Guida completa su assistenza, rimborso, riprotezione e compensazione economica

Ogni giorno migliaia di passeggeri si trovano ad affrontare la cancellazione del proprio volo. In quei momenti la priorità è una sola: raggiungere la destinazione il prima possibile. Proprio per questo, però, molti viaggiatori finiscono per accettare qualsiasi soluzione proposta dalla compagnia aerea, senza sapere che la normativa europea riconosce loro una serie di diritti ben precisi.

Il riferimento principale è il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che disciplina la tutela dei passeggeri in caso di cancellazione del volo, ritardo prolungato e negato imbarco.

Conoscere queste regole significa evitare di rinunciare a rimborsi o compensazioni che, in molti casi, spettano di diritto.


Cosa prevede il Regolamento europeo 261/2004

Quando un volo viene cancellato, il passeggero può avere diritto a tre diverse forme di tutela:

  • assistenza;
  • rimborso del biglietto o riprotezione;
  • compensazione pecuniaria.

Si tratta di diritti distinti, che possono anche cumularsi tra loro quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.


Il diritto all’assistenza

Indipendentemente dal motivo della cancellazione, la compagnia aerea ha l’obbligo di assistere i passeggeri durante l’attesa.

L’articolo 9 del Regolamento prevede, quando necessario:

  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • due comunicazioni gratuite (telefonate, e-mail o altri mezzi);
  • sistemazione in albergo se è necessario attendere uno o più giorni;
  • trasporto tra aeroporto e struttura ricettiva.

Molti passeggeri non ricevono questa assistenza e sono costretti a sostenere personalmente le spese.

In questi casi è fondamentale conservare tutte le ricevute, perché i costi sostenuti possono essere richiesti a rimborso.


Rimborso del biglietto o volo alternativo

Quando il volo viene cancellato, il passeggero può scegliere tra due soluzioni.

La prima consiste nel rimborso del prezzo del biglietto, se decide di rinunciare al viaggio.

La seconda è la riprotezione, cioè l’imbarco sul primo volo disponibile verso la destinazione finale, oppure in una data successiva scelta dal passeggero, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

La compagnia non può imporre una soluzione senza rispettare i diritti previsti dal Regolamento europeo.


Quando spetta anche la compensazione economica?

Oltre all’assistenza e al rimborso o alla riprotezione, in molti casi il passeggero ha diritto anche a una compensazione pecuniaria.

L’importo varia in base alla distanza della tratta:

  • 250 euro per voli fino a 1.500 km;
  • 400 euro per voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per altri voli compresi tra 1.500 e 3.500 km;
  • 600 euro per voli superiori a 3.500 km.

Questa somma spetta indipendentemente dal prezzo pagato per il biglietto e non è necessario dimostrare di aver subito un danno economico.


Quando la compagnia può non pagare la compensazione?

La compensazione economica non è automatica.

L’articolo 5 del Regolamento stabilisce che la compagnia aerea può essere esonerata dal pagamento quando dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate nemmeno adottando tutte le misure ragionevoli.

Tra gli esempi più frequenti troviamo:

  • condizioni meteorologiche estreme;
  • gravi rischi per la sicurezza del volo;
  • chiusura dello spazio aereo;
  • instabilità politica;
  • emergenze sanitarie.

Diversamente, problemi organizzativi, carenza di personale o molti guasti tecnici ordinari non costituiscono automaticamente circostanze eccezionali e, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, la compensazione può comunque essere dovuta.


Cosa fare se il volo viene cancellato

Se ti trovi in aeroporto e il tuo volo viene cancellato, è consigliabile:

  • chiedere immediatamente una comunicazione ufficiale della cancellazione;
  • fotografare il tabellone partenze;
  • conservare carta d’imbarco e prenotazione;
  • richiedere l’assistenza prevista dalla normativa;
  • conservare tutte le ricevute delle spese sostenute;
  • non firmare documenti o accettare voucher senza aver letto attentamente le condizioni.

Una corretta raccolta della documentazione può risultare determinante per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.


Voucher o denaro?

Un errore molto frequente consiste nell’accettare immediatamente un voucher offerto dalla compagnia aerea.

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede che il rimborso possa essere effettuato tramite voucher solo con il consenso del passeggero.

Prima di accettare qualsiasi proposta è opportuno verificare se essa comporti la rinuncia ad altri diritti, come la compensazione economica o il rimborso delle spese sostenute.


La cancellazione di un volo non comporta soltanto il disagio del viaggio interrotto.

In molti casi la normativa europea riconosce al passeggero il diritto all’assistenza, al rimborso o alla riprotezione e, quando ricorrono i presupposti previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, anche a una compensazione economica fino a 600 euro.

Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli valere.

Se hai subito la cancellazione di un volo e desideri verificare se hai diritto a un rimborso o a una compensazione economica, è possibile effettuare una valutazione del caso sulla base della documentazione disponibile.

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