Separarsi o divorziare significa necessariamente affrontare un procedimento davanti al tribunale?
Non sempre.
Quando i coniugi hanno raggiunto una sostanziale condivisione sulle condizioni della separazione o del divorzio, l’ordinamento italiano consente di utilizzare la negoziazione assistita da avvocati, uno strumento che permette di raggiungere un accordo senza dover necessariamente affrontare un giudizio ordinario.
La disciplina è contenuta principalmente nell’art. 6 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, e successivamente modificato. La norma consente di utilizzare la negoziazione assistita per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Ma come funziona concretamente? E soprattutto, è una soluzione adatta a ogni coppia?
La negoziazione assistita è una procedura attraverso la quale le parti cercano di raggiungere un accordo con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
In materia familiare, l’art. 6 del D.L. 132/2014 prevede che la convenzione possa essere conclusa tra i coniugi per raggiungere una soluzione consensuale relativa alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni precedentemente stabilite. È prevista l’assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte.
Questo significa che non si tratta semplicemente di un accordo privato tra marito e moglie.
Le condizioni vengono esaminate e formalizzate con l’assistenza dei legali, nel rispetto della normativa e degli interessi coinvolti.
L’obiettivo è quindi trovare una soluzione condivisa evitando, quando possibile, il contenzioso giudiziale.
Dire che è possibile separarsi o divorziare “senza andare in tribunale” è corretto, ma va fatta una precisazione.
La negoziazione assistita permette infatti di raggiungere l’accordo senza instaurare il tradizionale procedimento giudiziale davanti al giudice.
Tuttavia, l’accordo deve essere sottoposto agli adempimenti previsti dalla legge e, a seconda della situazione familiare, al controllo della Procura della Repubblica.
In altre parole, l’assenza di un’udienza davanti al giudice non significa assenza di controlli.
La procedura prevede infatti differenti passaggi a seconda che siano presenti o meno figli che rientrano nelle categorie indicate dalla legge.
Possiamo schematizzare il percorso in diverse fasi.
Le parti decidono di affrontare consensualmente la separazione o il divorzio e vengono assistite dai rispettivi avvocati.
La convenzione di negoziazione assistita stabilisce l’oggetto della procedura e il termine entro il quale deve essere conclusa. Secondo la disciplina generale dell’art. 2 del D.L. 132/2014, il termine deve essere non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, con possibilità di proroga per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.
Gli avvocati assistono le parti nella definizione delle condizioni dell’accordo.
A seconda del caso concreto, possono essere affrontate questioni relative, ad esempio, alla gestione dei figli, al loro mantenimento, all’assegnazione della casa familiare e agli aspetti economici della separazione o del divorzio.
L’obiettivo è arrivare a una soluzione condivisa e giuridicamente corretta.
Quando le parti raggiungono un’intesa, le condizioni vengono inserite nell’accordo.
L’art. 6 prevede che nell’accordo si dia atto anche del tentativo degli avvocati di conciliare le parti e dell’informazione fornita sulla possibilità di ricorrere alla mediazione familiare.
Quando sono coinvolti figli, la norma richiama inoltre l’importanza che questi possano trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Questo è uno degli aspetti più importanti della procedura.
La disciplina distingue tra situazioni senza figli minori, incapaci, con handicap grave o economicamente non autosufficienti e situazioni nelle quali tali figli sono presenti.
L’accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
Se il Procuratore non rileva irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta necessario per procedere agli adempimenti successivi.
La verifica assume una particolare rilevanza perché entra in gioco la tutela dell’interesse dei figli.
L’accordo deve essere trasmesso alla Procura entro dieci giorni. Se il Procuratore ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza.
Se invece ritiene che l’accordo non tuteli adeguatamente il loro interesse oppure ritiene opportuno procedere al loro ascolto, trasmette gli atti al presidente del tribunale, che procede secondo quanto previsto dalla legge.
Questa distinzione è fondamentale: negoziazione assistita non significa che l’interesse dei figli venga lasciato alla sola disponibilità dei genitori.
I due termini non sono intercambiabili.
Il nullaosta riguarda, in particolare, gli accordi nei casi in cui non siano presenti figli minori, maggiorenni incapaci, con handicap grave o economicamente non autosufficienti.
L’autorizzazione, invece, riguarda gli accordi nei quali sono presenti figli appartenenti alle categorie indicate dalla norma e comporta una verifica in relazione al loro interesse.
È quindi importante non fermarsi alla formula generica “serve l’approvazione della Procura”: la procedura cambia in base alla situazione familiare.
Una volta completato l’iter previsto, l’accordo raggiunto attraverso la negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali nei casi previsti dall’art. 6.
L’avvocato deve inoltre trasmettere, entro dieci giorni, copia autenticata dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto, secondo quanto previsto dalla norma.
Si tratta quindi di un passaggio fondamentale per completare correttamente la procedura.
La normativa contempla anche la possibilità che nell’accordo siano presenti patti di trasferimento immobiliare.
L’art. 6 precisa tuttavia che tali patti hanno effetti obbligatori.
Questo è un aspetto tecnico particolarmente importante quando la separazione o il divorzio coinvolgono immobili, perché la presenza di un trasferimento patrimoniale richiede una valutazione specifica della situazione concreta e degli effetti giuridici dell’accordo.
No.
Questo è probabilmente il punto più importante da chiarire.
La negoziazione assistita può essere uno strumento efficace quando esiste una reale volontà di trovare un accordo.
Non è invece necessariamente la soluzione migliore quando tra i coniugi esiste un conflitto particolarmente intenso o quando le questioni patrimoniali e familiari sono estremamente complesse.
Situazioni caratterizzate da:
possono richiedere una valutazione diversa.
L’obiettivo non dovrebbe essere semplicemente “evitare il tribunale”, ma individuare il percorso giuridico più adeguato alla situazione della famiglia.
Quando sussistono i presupposti, questo strumento può consentire di gestire la separazione o il divorzio attraverso un percorso consensuale, con il coinvolgimento diretto degli avvocati e senza la necessità di instaurare il tradizionale giudizio.
Tra gli aspetti più rilevanti vi è proprio la possibilità per le parti di partecipare alla costruzione dell’accordo, anziché affidare integralmente la decisione a un giudice.
Ma questo vantaggio esiste soprattutto quando entrambi i coniugi sono realmente disponibili al confronto.
La negoziazione assistita per separazione e divorzio rappresenta oggi uno degli strumenti attraverso cui una coppia può raggiungere consensualmente un accordo senza dover necessariamente affrontare un procedimento giudiziale ordinario.
La procedura, però, non consiste semplicemente nel “firmare un accordo tra avvocati”.
Esistono regole precise, controlli della Procura, adempimenti successivi e particolari tutele quando sono coinvolti i figli.
Per questo motivo, prima di scegliere questa strada è importante valutare la situazione familiare, patrimoniale e personale dei coniugi, verificando se esistano realmente le condizioni per una soluzione consensuale.
La scelta del percorso più adatto non può quindi essere uguale per tutti: ogni separazione e ogni divorzio presentano caratteristiche proprie e devono essere valutati caso per caso.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale.