Non essere sposati non significa necessariamente essere privi di tutela. In Italia, la legge riconosce da anni la convivenza di fatto e, in determinate condizioni, la relazione stabile tra un cittadino italiano e un partner straniero può assumere rilevanza anche ai fini del diritto di soggiorno.

La materia, tuttavia, richiede attenzione: il semplice fatto di convivere o la sola sottoscrizione di un contratto di convivenza non comportano automaticamente il rilascio di un permesso di soggiorno. Occorre verificare la situazione concreta e la documentazione disponibile.

La convivenza di fatto prevista dalla Legge n. 76 del 2016

La disciplina delle convivenze di fatto è stata introdotta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, conosciuta anche come Legge Cirinnà.

L’articolo 1, comma 36, considera conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da un legame affettivo di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, purché non siano legate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione e non siano sposate o unite civilmente.

La legge distingue quindi la convivenza di fatto dal matrimonio e dall’unione civile.

Per l’accertamento della stabile convivenza, il comma 37 richiama la dichiarazione anagrafica prevista dalla normativa sull’anagrafe. La giurisprudenza più recente ha inoltre chiarito che, in determinate controversie, la convivenza può essere oggetto di accertamento anche attraverso ulteriori elementi probatori.

Che cos’è il contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza è uno strumento previsto dall’art. 1, comma 50, della Legge n. 76/2016.

I conviventi possono utilizzarlo per disciplinare alcuni rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Il contratto deve essere redatto per iscritto, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

È importante, però, non confondere il contratto di convivenza con la convivenza di fatto stessa.

Il contratto rappresenta infatti uno degli strumenti attraverso i quali i conviventi regolano la propria situazione, mentre la stabile convivenza costituisce un elemento autonomamente rilevante.

E se uno dei due partner è straniero?

Qui entra in gioco la normativa sull’immigrazione.

La posizione del partner straniero di un cittadino italiano può essere tutelata anche quando la coppia non è sposata, purché sussistano i presupposti previsti dalla normativa e venga adeguatamente dimostrata la stabilità della relazione e della convivenza.

La questione è stata affrontata anche dalla giurisprudenza recente. Nel 2024 la Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo a una cittadina straniera convivente di fatto con un cittadino italiano, riconoscendo che la stabile convivenza può essere provata non esclusivamente attraverso una certificazione amministrativa, ma anche attraverso un accertamento giudiziale.

Ancora più recentemente, diversi tribunali hanno affrontato il tema del soggiorno del partner di fatto di un cittadino italiano, anche alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dei familiari dei cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione nell’Unione europea.

Il contratto di convivenza non è una “scorciatoia”

Questo è probabilmente l’aspetto più importante.

Firmare un contratto di convivenza non significa ottenere automaticamente un permesso di soggiorno.

La relazione deve essere reale e stabile e la situazione deve essere valutata sulla base della normativa applicabile e della documentazione disponibile.

Proprio perché la convivenza deve essere effettiva, possono assumere rilevanza diversi elementi utili a dimostrare la vita comune della coppia.

La giurisprudenza ha sottolineato, infatti, l’importanza della prova della stabile convivenza, che non può essere ridotta a un semplice adempimento formale.

Quale titolo di soggiorno può essere richiesto?

La risposta dipende dalla situazione concreta e dalla normativa applicabile.

Per i familiari di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione nell’Unione europea, il quadro normativo è stato modificato negli ultimi anni e comprende oggi la disciplina dell’art. 23, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 30/2007, relativa al permesso di soggiorno per motivi familiari.

La giurisprudenza del 2025 e del 2026 ha affrontato proprio la posizione del partner convivente di fatto di un cittadino italiano, riconoscendo rilevanza alla stabile relazione debitamente documentata.

Per questo motivo, prima di presentare una domanda è fondamentale verificare quale sia il titolo corretto, quali siano i requisiti applicabili e quale documentazione sia necessaria nel singolo caso.

Non serve necessariamente sposarsi?

Il punto centrale è proprio questo: il matrimonio non è l’unica situazione familiare che può avere rilevanza ai fini dell’immigrazione.

La normativa e la giurisprudenza riconoscono infatti una tutela anche alle relazioni stabili tra cittadini italiani e partner stranieri, se ricorrono le condizioni previste.

Questo non significa, però, che ogni relazione sentimentale sia sufficiente o che il contratto di convivenza garantisca automaticamente il soggiorno.

Ogni situazione deve essere esaminata individualmente.

Se vivi stabilmente in Italia con un partner italiano e non siete sposati, non è corretto concludere automaticamente che il partner straniero sia privo di strumenti per regolarizzare la propria posizione.

La convivenza di fatto, il contratto di convivenza, la documentazione relativa alla relazione e la normativa sul soggiorno possono assumere un ruolo importante.

La disciplina, però, è tecnica e in continua evoluzione: prima di presentare una domanda è opportuno verificare attentamente quale procedura sia applicabile al caso concreto.

Se vivi con un partner italiano e vuoi capire quali possibilità prevede la normativa per la tua situazione, è possibile richiedere una consulenza legale.

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata.

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