Che cos’è, a chi si applica, come funziona e quali sono i limiti dell’istituto.

Quando si parla di procedimento penale, spesso si pensa che le possibilità siano sostanzialmente due: arrivare a una condanna oppure ricorrere al patteggiamento.

In realtà, l’ordinamento prevede anche altri strumenti di definizione del procedimento.

Tra questi c’è la sospensione del procedimento con messa alla prova, un istituto che, se il percorso previsto viene completato positivamente, può portare all’estinzione del reato senza una condanna.

Non si tratta, però, di una semplice formalità né di una scorciatoia per evitare il processo. La persona ammessa alla prova deve seguire un programma e rispettare specifiche prescrizioni per tutta la durata stabilita.

Vediamo come funziona.

Che cos’è la messa alla prova?

La messa alla prova prevede la sospensione del procedimento penale per consentire all’imputato di svolgere un percorso stabilito sulla base di un programma elaborato con l’Ufficio di esecuzione penale esterna, l’U.E.P.E.

Il percorso può comprendere diversi elementi, tra cui:

  • lavoro di pubblica utilità non retribuito presso un ente convenzionato;
  • condotte riparatorie, come il risarcimento del danno o le restituzioni alla persona offesa;
  • prescrizioni comportamentali;
  • percorsi di giustizia riparativa, quando possibile.

Durante il periodo della prova il procedimento rimane sospeso.

Al termine, l’U.E.P.E. riferisce al giudice sull’andamento del percorso. Se l’esito della prova è positivo, il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato.

Messa alla prova e patteggiamento: non sono la stessa cosa

Nel linguaggio comune, termini come “patteggiamento” e “messa alla prova” vengono talvolta utilizzati come se indicassero la stessa cosa.

Non è così.

Il patteggiamento comporta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre la messa alla prova segue una logica differente: il procedimento viene sospeso durante lo svolgimento del programma e, in caso di esito positivo, si arriva all’estinzione del reato.

La differenza è quindi importante e deve essere valutata nel contesto del singolo procedimento.

Come funziona concretamente?

La messa alla prova richiede la predisposizione di un programma.

Tra gli elementi che possono essere previsti rientrano il lavoro di pubblica utilità, le attività riparatorie e le prescrizioni comportamentali.

Il lavoro di pubblica utilità può essere svolto, ad esempio, presso un Comune, una cooperativa sociale, una parrocchia o un’associazione di volontariato convenzionata.

Il programma può inoltre prevedere attività finalizzate alla riparazione delle conseguenze del reato e, quando possibile, percorsi di giustizia riparativa o mediazione con la persona offesa.

La durata della prova non può superare due anni per i reati puniti con pena detentiva e un anno per quelli puniti con la sola pena pecuniaria.

Per quali reati è possibile?

L’art. 168-bis del Codice penale consente l’accesso alla messa alla prova per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, oltre che per i delitti indicati dall’art. 550, comma 2, del Codice di procedura penale.

La disciplina, quindi, non riguarda indistintamente tutti i reati.

Tra le fattispecie comprese nei casi previsti dalla legge rientrano, secondo il materiale fornito dallo Studio, anche alcune ipotesi di furto aggravato, ricettazione, truffa aggravata, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali stradali gravi.

La novità sul piccolo spaccio

Un’importante modifica deriva dalla sentenza n. 90 del 1° luglio 2025 della Corte costituzionale.

La Corte ha dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui escludeva dalla messa alla prova l’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.

Di conseguenza, anche questi procedimenti possono oggi accedere alla messa alla prova, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La messa alla prova può essere richiesta più volte?

No.

Secondo il materiale predisposto dallo Studio, il beneficio può essere concesso una sola volta.

Inoltre, non è accessibile a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Il giudice deve anche formulare una prognosi favorevole, valutando, sulla base dei criteri previsti dall’art. 133 del Codice penale, che la persona si asterrà dal commettere ulteriori reati e che il programma proposto sia idoneo.

È quindi una scelta che deve essere ponderata attentamente.

Cosa succede se la prova non va a buon fine?

La messa alla prova richiede il rispetto effettivo del programma.

La prova può essere revocata in presenza di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni, in caso di rifiuto del lavoro di pubblica utilità o qualora venga commesso un nuovo delitto non colposo.

In caso di revoca, il procedimento riprende.

Il periodo di prova già svolto, tuttavia, non viene semplicemente cancellato: secondo quanto previsto dal materiale dello Studio, viene detratto dall’eventuale pena nella misura di un giorno di reclusione ogni tre giorni di prova.

Entro quando si può chiedere la messa alla prova?

Anche il momento in cui viene presentata la richiesta è importante.

La richiesta può essere presentata, a seconda del tipo di procedimento, fino alle conclusioni dell’udienza preliminare, fino all’apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta e con l’atto di opposizione nel procedimento per decreto penale.

È inoltre possibile accedere alla messa alla prova già durante le indagini preliminari, con il consenso del pubblico ministero.

La riforma Cartabia ha previsto anche la possibilità per il pubblico ministero di proporre la messa alla prova già nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, indicando durata e contenuti essenziali del programma. L’interessato dispone di venti giorni per aderire.

Perché è importante muoversi per tempo?

Uno degli aspetti pratici più importanti riguarda la preparazione del programma.

Non si tratta semplicemente di presentare una richiesta: occorre elaborare il percorso, svolgere i colloqui necessari, individuare eventualmente l’ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità e ottenere la relazione dell’U.E.P.E.

Per questo, valutare tempestivamente la possibilità di accedere alla messa alla prova può essere importante.

Arrivare all’udienza con un programma già concretamente impostato e con l’ente ospitante individuato può contribuire a evitare ulteriori rinvii legati alla necessità di completare questi passaggi.

La messa alla prova non è una scorciatoia

È probabilmente questo il punto più importante da comprendere.

La messa alla prova non significa semplicemente “evitare una condanna”.

Richiede alla persona interessata di assumere impegni concreti, rispettare le prescrizioni e seguire un programma per tutta la durata stabilita.

Per questo motivo, la possibilità di ricorrere a questo istituto deve essere valutata sulla base della situazione concreta, della contestazione e della fase in cui si trova il procedimento.

Non esiste una soluzione valida per ogni procedimento penale.


La messa alla prova rappresenta uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per la definizione di determinati procedimenti penali.

Quando il percorso si conclude positivamente, il giudice dichiara l’estinzione del reato, senza una condanna.

Per capire se sia concretamente possibile accedere a questo istituto occorre però verificare la tipologia di reato contestato, la fase del procedimento, i requisiti della persona interessata e la possibilità di predisporre un programma idoneo.

Per questo, soprattutto quando il procedimento si trova ancora nelle fasi iniziali, è opportuno valutare tempestivamente la propria posizione con il difensore.

Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. Per una valutazione della propria posizione è necessario rivolgersi a un avvocato.

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