Nel diritto di famiglia italiano è sempre stato molto diffuso un convincimento: in caso di separazione, i figli – soprattutto se in tenera età – vengono collocati prevalentemente presso la madre.
Per lungo tempo questa è stata la prassi più comune, tanto da assumere i contorni di una regola non scritta.
Oggi, tuttavia, questo orientamento è stato progressivamente superato. La giurisprudenza più recente, in particolare della Corte di Cassazione, ha chiarito che non esistono automatismi nelle decisioni in materia di affidamento dei figli.
La materia è disciplinata principalmente dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile.
L’art. 337-ter c.c. stabilisce che:
“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.”
La norma introduce e rafforza il principio della bigenitorialità, secondo cui il minore deve poter mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio.
Il giudice è quindi chiamato ad adottare i provvedimenti relativi ai figli con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che non è conforme alla legge adottare criteri automatici nella scelta del genitore presso cui collocare il minore.
In particolare, è stato superato il cosiddetto “criterio della madre preferenziale”, secondo cui i figli, soprattutto se piccoli, dovrebbero vivere prevalentemente con la madre.
Secondo l’orientamento attuale:
Il giudice deve quindi verificare quale soluzione sia più idonea a garantire il benessere del minore, senza affidarsi a presunzioni.
Il principio della bigenitorialità rappresenta oggi il fulcro della disciplina.
L’affidamento condiviso costituisce la regola generale, mentre l’affidamento esclusivo rappresenta un’eccezione, ammissibile solo quando la sua applicazione sia contraria all’interesse del minore.
Questo comporta che:
L’esclusione di uno dei genitori richiede la presenza di circostanze gravi e adeguatamente motivate.
Alla luce di questo orientamento, è pienamente possibile che il collocamento prevalente del minore avvenga presso il padre.
Non si tratta di una scelta eccezionale, ma di una conseguenza della valutazione concreta del caso.
Il giudice può disporre il collocamento presso il padre quando ritiene che questi:
Il criterio guida resta sempre quello dell’interesse del minore, non quello della parità formale tra i genitori.
Nell’adottare i provvedimenti relativi ai figli, il giudice deve effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di diversi elementi, tra cui:
Si tratta di una valutazione caso per caso, che esclude soluzioni standardizzate.
È importante chiarire che l’affidamento condiviso non implica necessariamente una divisione paritaria dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
La distribuzione dei tempi deve essere stabilita in base alle esigenze concrete del minore e alla situazione familiare.
Anche in questo caso, non esistono regole rigide o matematiche, ma solo valutazioni fondate sull’interesse del figlio.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha segnato il definitivo superamento dell’idea secondo cui i figli debbano essere collocati automaticamente presso la madre.
Oggi il sistema è fondato su un principio diverso: ogni decisione deve essere adottata esclusivamente nell’interesse del minore, attraverso una valutazione concreta e specifica della situazione familiare.
In questo contesto, è fondamentale affrontare le questioni relative all’affidamento con consapevolezza e con il supporto di un professionista, al fine di tutelare al meglio i diritti e il benessere dei figli.