Guida completa su assistenza, rimborso, riprotezione e compensazione economica
Ogni giorno migliaia di passeggeri si trovano ad affrontare la cancellazione del proprio volo. In quei momenti la priorità è una sola: raggiungere la destinazione il prima possibile. Proprio per questo, però, molti viaggiatori finiscono per accettare qualsiasi soluzione proposta dalla compagnia aerea, senza sapere che la normativa europea riconosce loro una serie di diritti ben precisi.
Il riferimento principale è il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che disciplina la tutela dei passeggeri in caso di cancellazione del volo, ritardo prolungato e negato imbarco.
Conoscere queste regole significa evitare di rinunciare a rimborsi o compensazioni che, in molti casi, spettano di diritto.
Quando un volo viene cancellato, il passeggero può avere diritto a tre diverse forme di tutela:
Si tratta di diritti distinti, che possono anche cumularsi tra loro quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Indipendentemente dal motivo della cancellazione, la compagnia aerea ha l’obbligo di assistere i passeggeri durante l’attesa.
L’articolo 9 del Regolamento prevede, quando necessario:
Molti passeggeri non ricevono questa assistenza e sono costretti a sostenere personalmente le spese.
In questi casi è fondamentale conservare tutte le ricevute, perché i costi sostenuti possono essere richiesti a rimborso.
Quando il volo viene cancellato, il passeggero può scegliere tra due soluzioni.
La prima consiste nel rimborso del prezzo del biglietto, se decide di rinunciare al viaggio.
La seconda è la riprotezione, cioè l’imbarco sul primo volo disponibile verso la destinazione finale, oppure in una data successiva scelta dal passeggero, compatibilmente con la disponibilità dei posti.
La compagnia non può imporre una soluzione senza rispettare i diritti previsti dal Regolamento europeo.
Oltre all’assistenza e al rimborso o alla riprotezione, in molti casi il passeggero ha diritto anche a una compensazione pecuniaria.
L’importo varia in base alla distanza della tratta:
Questa somma spetta indipendentemente dal prezzo pagato per il biglietto e non è necessario dimostrare di aver subito un danno economico.
La compensazione economica non è automatica.
L’articolo 5 del Regolamento stabilisce che la compagnia aerea può essere esonerata dal pagamento quando dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate nemmeno adottando tutte le misure ragionevoli.
Tra gli esempi più frequenti troviamo:
Diversamente, problemi organizzativi, carenza di personale o molti guasti tecnici ordinari non costituiscono automaticamente circostanze eccezionali e, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, la compensazione può comunque essere dovuta.
Se ti trovi in aeroporto e il tuo volo viene cancellato, è consigliabile:
Una corretta raccolta della documentazione può risultare determinante per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Un errore molto frequente consiste nell’accettare immediatamente un voucher offerto dalla compagnia aerea.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede che il rimborso possa essere effettuato tramite voucher solo con il consenso del passeggero.
Prima di accettare qualsiasi proposta è opportuno verificare se essa comporti la rinuncia ad altri diritti, come la compensazione economica o il rimborso delle spese sostenute.
La cancellazione di un volo non comporta soltanto il disagio del viaggio interrotto.
In molti casi la normativa europea riconosce al passeggero il diritto all’assistenza, al rimborso o alla riprotezione e, quando ricorrono i presupposti previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, anche a una compensazione economica fino a 600 euro.
Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli valere.
Se hai subito la cancellazione di un volo e desideri verificare se hai diritto a un rimborso o a una compensazione economica, è possibile effettuare una valutazione del caso sulla base della documentazione disponibile.